Siamo ormai ufficialmente entrati nella stagione calda delle dichiarazioni dei redditi. Non c’è scampo, bisogna regolare i rapporti con il Fisco e comunicare quanto abbiamo guadagnato nel 2019, per saldare i conti: chi avrà un credito riceverà il saldo in busta paga, nel caso si disponga di un sostituto d’imposta; diversamente chi si ritroverà a debito, potrà decidere di pagare con l’addebito in busta paga, o anche a rate.
A causa del coronavirus, però, quest’anno le scadenze sono cambiate.
Vediamo quali date è bene cerchiare sul calendario per rispettare i termini di presentazione del modello 730 oppure della dichiarazione dei redditi.
Come cambiano le scadenze fiscali
La scadenza per la presentazione del modello 730 precompilato passa da 23 luglio al 30 settembre 2020. Slitta dal 30 settembre al 10 ottobre il termine ultimo per comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale riduzione del secondo acconto Irpef dovuto. L’acconto dovrà comunque essere versato entro il 15 novembre.
Si tratta di una proroga del termine di scadenza, è possibile ovviamente presentare il modello 730 anche prima: il 30 settembre è il termine ultimo utile, sia che lo si consegni al datore di lavoro sia che si proceda tramite Caf, ma anche se si decide di compilarlo in maniera autonoma direttamente dal sito dell’agenzia delle Entrate.
Le scadenze per i Caf
Una volta consegnata al Caf la documentazione per la compilazione del modello 730, dal mese successivo si può cominciare a ricevere il rimborso in busta paga, in caso di un credito con il Fisco, o farsi trattenere le imposte dovute, per chi si trova invece a debito.
È evidente che chi deve ricevere dei soldi dall’agenzia delle Entrate, è incentivato a presentare la dichiarazione il prima possibile. Chi deve invece mettere mano al portafoglio, complice anche la crisi da Covid-19, potrà aspettare settembre per trasmettere il 730. In quest’ultimo caso è bene valutare la possibilità di rateizzare il debito che viene limitata con la presentazione in prossimità della scadenza.
Le scadenze per la dichiarazione dei redditi
I contribuenti che non hanno i requisiti per presentare il 730, ossia non hanno un reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati, devono presentare la dichiarazione dei redditi ordinaria.
Si tratta di contribuenti che nel 2019 hanno avuto redditi di impresa o redditi da lavoro autonomo per i quali serve la partita Iva e redditi “diversi” non compresi tra quelli inseribili nel modello 730.
La scadenza dei versamenti è attualmente fissata al 30 giugno 2020, anche se da più parti si auspica una proroga almeno a fine settembre. La scadenza per la presentazione telematica del modello è fissata al 30 novembre 2020.
In caso di errori, chi è responsabile?
È il terrore di ogni contribuente: sbagliare qualcosa nella dichiarazione dei redditi e ricevere una lettera dell’Agenzia. Fino all’anno scorso, in caso di incongruenze o omissioni, l’agenzia delle Entrate scriveva direttamente al contribuente, anche se il modello era stato presentato da un Caf o un commercialista.
Il nuovo modello 730 precompilato con i dati dell’agenzia delle Entrate introduce una novità: la responsabilità per gli errori nella compilazione del 730 ricade sugli intermediari.
Il Caf o il commercialista che presta assistenza deve apporre il “visto di conformità” sul modello 730, e così diventa responsabile in caso di errori o dichiarazioni errate. L’agenzia delle Entrate, quindi, si rivolgerà direttamente al Caf o al commercialista se dovesse riscontrare delle difformità.
Resta la possibilità, in caso di errori, da parte del Caf, del commercialista e del contribuente, di presentare un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. In questo caso, il Caf o il professionista dovrà pagare la sanzione (ridotta ad 1/8 con il ravvedimento operoso), mentre gli interessi di mora restano a carico del contribuente.