L’ultima legge di Bilancio ha finalmente messo un po’ di ordine anche tra la fiscalità delle criptovalute. Fino all’anno scorso, infatti, esisteva una sorta di vuoto normativo che rendeva poco chiara la tassazione sui proventi ottenuti da Bitcoin e altre criptomonete. Per la prima volta nel nostro ordinamento, quindi, si analizzano i principi per la regolarizzazione delle monete virtuali. Vediamo quali sono le principali novità.
Aliquota al 26% oltre i 2mila Euro
La manovra approvata il dicembre scorso, prevede una nuova categoria di “redditi diversi” da assoggettare a tassazione nella misura del 26%. L’aliquota è la stessa del capital gain, guadagno in conto capitale, applicata a tutte le rendite finanziarie. Bisogna specificare, però, che si pagherà il 26% sulle plusvalenze conseguite grazie alle cripto-attività solo sulla parte eccedente i 2mila euro nel periodo d’imposta. Viene anche previsto che il possesso di cripto-attività deve costituire oggetto di monitoraggio fiscale, anche nel caso non vengano generate plusvalenze.
Tassati anche gli NFT
Il comma 126 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate sono tassate al 26%, al pari degli altri redditi da capitale e redditi diversi”. L’imposta, come già scritto, si applicherà solo per le plusvalenze superiori a 2mila euro. Criptovalute ma non solo. La nuova regolamentazione fiscale riguarda anche gli Nft, ossia i non fungible token. “Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Quindi rientrano nella casistica, oltre ai currency token anche le utility token e gli Nft.
Quando fiscalmente rilevanti
Cosa cambia quindi per le criptovalute? Le operazioni diventano fiscalmente rilevanti solo in caso di conversione della criptovaluta in una moneta “fiat”, ossia euro, dollaro, o altre valute a corso legale. Per semplificare, se si scambia una criptomoneta con un’altra cripto, l’operazione non è fiscalmente rilevante. Fino allo scorso anno le criptovalute esano soggette alla normativa fiscale relativa alle valute estete, e quindi le plusvalenze non concorrevano a formare reddito a meno che la giacenza sui conti non superasse i 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui. Dal 2023, quindi, le criptovalute sono considerate come dei veri e propri asset finanziari e le plusvalenze realizzate sono tassate al 26%. Stessa aliquota per tutti gli strumenti finanziari, tranne che per i titoli di Stato che sono tassati al 12,5%.
Sostituto d’imposta e dichiarazione dei redditi
Chi decide di investire in un fondo sulle cripto, ha il vantaggio che l’intermediario, per esempio la banca, pagherà in qualità di sostituto di imposta, l’eventuale imposta sui guadagni. Diverso il caso di chi compra criptovalute sugli exchange, tramite le tante app disponibili. La compensazione, adesso, tra plusvalenze e minusvalenze dovrà essere fatta in autonomia, in regime dichiarato, con tutte le difficoltà del caso tra i vari quadri e riquadri dei modelli per la dichiarazione dei redditi.
Cosa succede con la donazione
Le tasse sulle plusvalenze generate dalle criptovalute dovranno essere pagare anche in caso di successione o donazione. Sempre nella legge di Bilancio si precisa che “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione, invece, si assume come costo” quello del donante, che dovrà essere “documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo sarà pari a zero”.
La sanatoria
Cosa succede a chi non ha indicato nella dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021? Può regolarizzare la propria posizione versando per ogni anno una sanzione ridotta dello 0,50% del valore delle attività non dichiarate. Da gennaio 2023 scatta anche l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva di bollo pare al 2 per mille del valore totale delle cripto-attività, che dovrà essere pagata da tutti i soggetti residenti in Italia.